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Desidero segnalare che tramite Decreto Legge Reale (3/22) la Spagna ha introdotto il divieto per tutti gli autisti, sia spagnoli che stranieri, di effettuare operazioni di carico e scarico delle merci che saranno invece di responsabilità esclusiva del caricatore e del destinatario rispettivamente.

Tale divieto entrerà in vigore dal 3 settembre 2022.

 

Alcune eccezioni sono ammesse quando le operazioni di carico e scarico non sono possibili senza il contributo attivo dell’autista, come ad esempio per il trasporto in cisterna. In ogni caso però, le prestazioni dell’autista devono essere pattuite per iscritto includendo un supplemento sul prezzo del trasporto e la voce relativa dovrà essere indicata in fattura.

 

Da sottolineare anche il livello delle sanzioni per il mancato rispetto di queste nuove disposizioni che possono andare da 4.000 a 6.000 euro.

 

Poiché questo decreto è parte di una serie di norme che hanno come obiettivo l’ordinamento dei trasporti terrestri (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: Lott), è possibile intuire come alcuni paesi europei (la Spagna segue il Portogallo) procedano attivamente nel cercare di far luce su quelle zone grigie nei rapporti tra gli anelli della catena del trasporto, quali ad esempio chi abbia la responsabilità del fissaggio del carico a bordo dei veicoli.

 

L’approccio del legislatore, mira a dare importanza agli accordi tra le parti per la definizione delle responsabilità effettiva dell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico e a tutelare la parte più vulnerabile del processo ovvero le aziende di trasporto.

 

In Italia anche il Decreto 286/2005 si prefigge gli stessi obiettivi (art. 7, commi 3, 6 e 7 bis), ma la verifica sull’attribuzione delle responsabilità, in caso di danni verso terzi causati dal mancato rispetto delle disposizioni vigenti (per esempio in merito al fissaggio del carico), è rimandata ad una fase giudiziale che prende in considerazione i rapporti tra le parti (vettore, committente del trasporto, caricatore e proprietario delle merci). Non risulta quindi automaticamente assegnata la responsabilità in assenza di contratti redatti a norma di legge dove sia precisamente indicata l’assegnazione delle responsabilità alle parti in causa.

 

La raccomandazione rimane quella di non dare per scontato che il fissaggio del carico spetti esclusivamente all’autista e di affrontare quindi a livello contrattuale la suddivisione delle responsabilità tra i vari anelli della catena del trasporto (vettore, committente del trasporto, caricatore e proprietario delle merci).

Siamo a disposizione per dare chiarimenti in merito scrivendo a info@flashpointsrl.com e segnalo il nostro Corso di Formazione dedicato al corretto fissaggio del carico.

 

 

Dott. Uberto Parducci

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