i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint
mercipericolose.it
il modo più sicuro per conoscere il mondo
delle merci pericolose

Entro il 31 Dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad A.D.R. dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, il cosiddetto Consulente A.D.R.
L'obbligo è adesso esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
Ma procediamo con ordine spiegando perché non sono più previste esenzioni e perché l'obbligo scatta proprio a partire dal 1 Gennaio 2023.

 

Nota: le disposizioni A.D.R. citate e commentate in questo articolo sono previste in egual misura dal RID e dall’ADN per la gestione dei trasporti ferroviari e per vie navigabili interne rispettivamente.

 

Gli “Operatori” coinvolti nel Trasporto delle Merci Pericolose

Parto da lontano introducendo sinteticamente le definizioni dei principali Operatori previsti dall'A.D.R., cioè dei soggetti coinvolti nell'organizzazione e nell'effettuazione di una spedizione di merci/rifiuti pericolosi su strada pubblica. Il Capitolo 1.2 A.D.R. definisce:

  • Speditore, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.
  • Imballatore, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.
  • Riempitore, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa
  • Caricatore, l’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo/container o carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.
  • Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto.
  • Scaricatore, l’impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container oppure scarica merci pericolose da una cisterna o da un veicolo/container per il trasporto alla rinfusa.
  • Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario.

Ho introdotto le definizioni dei principali operatori perché ritengo fondamentale, in prima battuta, stabilire se un’azienda è identificabile in una o più delle definizioni sopra elencate e dunque se ricopre uno o più ruoli previsti dall'A.D.R.

 

Se, ad esempio, un'azienda riempie e spedisce una tanica contenente 20 L di vernici infiammabili di scarto (UN 1263), sarà indentificata come Speditore e Imballatore perché si è occupata della preparazione del collo ed ha la necessità di metterlo in spedizione. L'azienda esecutrice del trasporto è certamente il Trasportatore e l'impianto di destino che accetta il rifiuto è il Destinatario della spedizione.


Ho trascurato volutamente le figure del Caricatore e dello Scaricatore perché la loro identificazione non è immediata. Si pensi ad esempio alle operazioni di carico che possono essere eseguite sia dal personale dell'azienda speditrice o dall'autista dell'azienda di trasporto o da entrambi.

 

Procediamo adesso con la trattazione evidenziando quali sono gli Operatori che devono nominare un Consulente A.D.R.

 

LE DISPOSIZIONI A.D.R. RELATIVE ALLA NOMINA DEL CONSULENTE

 

L'obbligo di nomina del Consulente è prescritto in Sezione 1.8.3 A.D.R. che riporto qui di seguito:

 

1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

 

1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

  1. le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
  2. che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

1.6.1.44
Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

 

Commenti:

  • La nomina del Consulente A.D.R. è prevista per le aziende che ricoprono il ruolo di Speditore, Trasportatore, Imballatore, Caricatore, Riempitore e Scaricatore.
  • Il termine "Spedizione" in 1.8.3.1 A.D.R. è stato introdotto dall'edizione 2019 dell'Accordo. Tale termine non era incluso nelle precedenti edizioni. L'obbligo di nomina del Consulente per lo "Speditore" è stato dunque introdotto dall'A.D.R. 2019. Considerato l'impatto della nuova disposizione, il legislatore ha previsto quattro anni di periodo transitorio, pertanto, l'obbligo di nomina - come si legge nella misura transitoria del 1.6.1.44 - scatta formalmente dal 1 Gennaio 2023
  • I termini “trasporto”, “carico”, “imballaggio”, “riempimento” e “scarico” erano già presenti nelle edizioni precedenti all’A.D.R. 2019 pertanto per tali soggetti non sono stati introdotti nuovi obblighi.
  • Secondo quanto prescritto in 1.8.3.2 a) A.D.R., uno Speditore può essere esentato dalla nomina del Consulente solo se l’autorità competente di riferimento prevede un dispositivo di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina in caso di spedizioni in esenzione secondo 1.1.3.6., 3.3, 3.4 e 3.5
  • Visto che in 1.8.3.2. b) non viene citata l’operazione di spedizione, uno Speditore deve necessariamente nominare un CST se effettua spedizioni occasionali di merci pericolose oltre i limiti di esenzione. Non è dunque applicabile l’esenzione prevista dal D.M. 04 Luglio 2000 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno ,3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 tonn/anno di merci o rifiuti poco pericolosi. Una sola spedizione annua di un Big bag (IBC Flessibile) contenente 1100 Kg di una merce/rifiuto classificato UN 3077 (è stato superato il limite dei 1000Kg di esenzione secondo 1.1.3.6.ADR) comporta l’obbligo di nomina del Consulente A.D.R. per lo speditore.

 

LE ESENZIONI DELLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR APPLICABILI IN ITALIA


I dispositivi di legge nazionali di recepimento dell’Accordo A.D.R. prevedono la nomina del Consulente per gli operatori menzionati in precedenza e coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose.

 

Le condizioni alle quali le imprese possono essere esonerate dall’obbligo di nomina del Consulente A.D.R. sono da ricercarsi nelle disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

 

Riporto qui di seguito il campo di applicazione e le esenzioni previste dal suddetto decreto: 

 

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40
Art. 2. Campo di applicazione

  1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;
    b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

Art 6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi

 

Commenti:
Le esenzioni nazionali - previste dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 – sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.
L’autorità competente Italiana non ha previsto esenzioni applicabili alla figura dello “Speditore” di merci/rifiuti pericolosi.
Tornando all’esempio citato in precedenza dell’azienda che riempie e spedisce una tanica contenente 20 L di vernici infiammabili di scarto, concludo che:

  • L’azienda speditrice identificata come Speditore e Imballatore dovrà nominare un Consulente A.D.R.
  • Le aziende che ricoprono i ruoli di Trasportatore, Caricatore e Scaricatore potranno invece avvalersi dell’esenzione prevista dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 evitano così di nominare un Consulente A.D.R.

 

CONCLUSIONI
Oltre alle imprese già soggette ad obbligo di nomina per gestione di spedizioni in pieno regime di A.D.R., dovranno nominare un Consulente A.D.R. entro il 31/12/2022 anche le imprese che:

  • Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo 1.1.3.6 A.D.R.
  • Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo i capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 A.D.R. (Esenzioni per quantità limitata, per quantità esenti e per disposizioni speciali)
  • Spediscono occasionalmente merci/rifiuti pericolosi oltre i limiti delle esenzioni sopra citate

L'assenza di esenzioni dalla nomina del Consulente per lo Speditore è a mio avviso uno strumento scelto (sia a livello internazionale che nazionale) per tutelare il soggetto su cui ricadono buona parte delle responsabilità. In 1.4.2.1. ADR si legge infatti che lo Speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR ed è in particolare il responsabile:

  • della classificazione delle merci/rifiuti spediti
  • della scelta e della segnalazione degli imballaggi o delle cisterne utilizzate per il loro trasporto
  • della redazione della documentazione che accompagna di trasporto.

 

Come recita l'1.8.3.4. A.D.R., un Consulente effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente può certamente contribuire ad accompagnare lo Speditore verso la conformità e dunque a rendere più sicure le nostre strade pubbliche.

 

 

Dott. Francesco Prestianni

i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint

Informiamo che è stata modificata la nostra privacy policy a seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 (GDPR), la preghiamo di prenderne visione al link http://www.flashpointsrl.com/disclaimer . Il presente sito utilizza i "cookie" per migliorare la navigazione e analizzare il traffico. + Info