Entro il 31 Dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad A.D.R. dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, il cosiddetto Consulente A.D.R.
L'obbligo è adesso esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
Ma procediamo con ordine spiegando perché non sono più previste esenzioni e perché l'obbligo scatta proprio a partire dal 1 Gennaio 2023.
Nota: le disposizioni A.D.R. citate e commentate in questo articolo sono previste in egual misura dal RID e dall’ADN per la gestione dei trasporti ferroviari e per vie navigabili interne rispettivamente.
Gli “Operatori” coinvolti nel Trasporto delle Merci Pericolose
Parto da lontano introducendo sinteticamente le definizioni dei principali Operatori previsti dall'A.D.R., cioè dei soggetti coinvolti nell'organizzazione e nell'effettuazione di una spedizione di merci/rifiuti pericolosi su strada pubblica. Il Capitolo 1.2 A.D.R. definisce:
Ho introdotto le definizioni dei principali operatori perché ritengo fondamentale, in prima battuta, stabilire se un’azienda è identificabile in una o più delle definizioni sopra elencate e dunque se ricopre uno o più ruoli previsti dall'A.D.R.
Se, ad esempio, un'azienda riempie e spedisce una tanica contenente 20 L di vernici infiammabili di scarto (UN 1263), sarà indentificata come Speditore e Imballatore perché si è occupata della preparazione del collo ed ha la necessità di metterlo in spedizione. L'azienda esecutrice del trasporto è certamente il Trasportatore e l'impianto di destino che accetta il rifiuto è il Destinatario della spedizione.
Ho trascurato volutamente le figure del Caricatore e dello Scaricatore perché la loro identificazione non è immediata. Si pensi ad esempio alle operazioni di carico che possono essere eseguite sia dal personale dell'azienda speditrice o dall'autista dell'azienda di trasporto o da entrambi.
Procediamo adesso con la trattazione evidenziando quali sono gli Operatori che devono nominare un Consulente A.D.R.
LE DISPOSIZIONI A.D.R. RELATIVE ALLA NOMINA DEL CONSULENTE
L'obbligo di nomina del Consulente è prescritto in Sezione 1.8.3 A.D.R. che riporto qui di seguito:
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
1.6.1.44
Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.
Commenti:
LE ESENZIONI DELLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR APPLICABILI IN ITALIA
I dispositivi di legge nazionali di recepimento dell’Accordo A.D.R. prevedono la nomina del Consulente per gli operatori menzionati in precedenza e coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose.
Le condizioni alle quali le imprese possono essere esonerate dall’obbligo di nomina del Consulente A.D.R. sono da ricercarsi nelle disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
Riporto qui di seguito il campo di applicazione e le esenzioni previste dal suddetto decreto:
Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40
Art. 2. Campo di applicazione
Art 6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi
Commenti:
Le esenzioni nazionali - previste dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 – sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.
L’autorità competente Italiana non ha previsto esenzioni applicabili alla figura dello “Speditore” di merci/rifiuti pericolosi.
Tornando all’esempio citato in precedenza dell’azienda che riempie e spedisce una tanica contenente 20 L di vernici infiammabili di scarto, concludo che:
CONCLUSIONI
Oltre alle imprese già soggette ad obbligo di nomina per gestione di spedizioni in pieno regime di A.D.R., dovranno nominare un Consulente A.D.R. entro il 31/12/2022 anche le imprese che:
L'assenza di esenzioni dalla nomina del Consulente per lo Speditore è a mio avviso uno strumento scelto (sia a livello internazionale che nazionale) per tutelare il soggetto su cui ricadono buona parte delle responsabilità. In 1.4.2.1. ADR si legge infatti che lo Speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR ed è in particolare il responsabile:
Come recita l'1.8.3.4. A.D.R., un Consulente effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente può certamente contribuire ad accompagnare lo Speditore verso la conformità e dunque a rendere più sicure le nostre strade pubbliche.
Dott. Francesco Prestianni