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In questo numero vi segnalo la notizia pubblicata la scorsa settimana relativa a quel "tesoro" contenuto nei rifiuti elettrici ed elettronici e "recuperabile". A tale proposito ENEA svolge attività di sensibilizzazione delle imprese, soprattutto PMI, al fine di recuperare un tesoro dal valore di decine di miliardi di euro.

 

Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che contengono 320 tonnellate d'oro e 7.200 d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro, ma solo il 15% di questo "tesoro", secondo l'Onu, viene recuperato. Lo evidenzia l'Enea, che ha ospitato il primo "tutorial meeting" rivolto alle PMI sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti hi-tech.

 

In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% dei circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotti ogni anno, rileva l'Enea. Inoltre tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata.

 

Nel meeting, organizzato dall'Associazione italiana per la ricerca industriale e da Unioncamere, sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie italiane: di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano; per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro sviluppo materiali; per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l'ENEA.

 

Fonte: Repubblica.it

 

Evidenzio che il recupero di un metallo prezioso è assimilato ad una fabbricazione di una sostanza secondo il regolamento REACH pertanto, una volta effettuato il recupero, l'impresa deve valutare la "sameness" ovvero la rispondenza delle caratteristiche della sostanza recuperata, impurezze incluse, alla sostanza previamente registrata dal lead registrant in occasione delle due scadenze del 30/11/2010 e del 31/05/2013.
Successivamente l'impresa che ha effettuato il recupero potrà avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di registrazione della sostanza di cui all'art. 2 par. 7 d):

 

7. Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI:
...omissis...
d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:
i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e
ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

 

Per chi volesse approfondire la tematica del recupero di metalli preziosi dai rifiuti segnalo la presentazione del Dott. Roberto Morabito (ENEA) disponibile all'indirizzo http://www.consorzioremedia.it/

 

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)

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