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Dark REACH - 2a puntata


"Forse non tutti sanno che ..."

Prendendo spunto dalla rubrica di un popolare periodico di enigmistica mi preme ricordare che il consumatore residente in un Paese dell'Unione Europea ha il diritto di richiedere informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, SVHC) eventualmente contenute in un articolo immesso sul mercato UE così come disposto dall'art. 33 par. 2 del Regolamento n.1907/2006 (REACH):

Articolo 33 - Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli
...omissis...
2. Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le sostanze a cui si riferisce il testo sopra indicato sono proprio quelle "estremamente preoccupanti" che sono incluse in una lista dinamica, che viene incrementata periodicamente, denominata "candidate list e disponibile a questo indirizzo.

Gli articoli immessi sul mercato UE sono soggetti alle richieste dei consumatori di cui all'art. 33; a tale proposito gli oggetti devono essere considerati "articoli" quando rispondono alla definizione dell'art. 3 del Regolamento REACH:
3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Per gli approfondimenti del caso consiglio comunque ai consumatori più curiosi una consultazione della guida agli articoli pubblicata da ECHA (versione 2, Aprile 2011) disponibile al seguente indirizzo.

A titolo di esempio Vi propongo una richiesta che ho fatto personalmente ad un famoso produttore di uova di cioccolato in merito ad un articolo contenuto come sorpresa all'interno di un uovo pasquale:

Spett.le ........,
in data ........ ho acquistato per mio figlio un uovo di Pasqua ".........." presso il supermercato ............ di Pisa.
Come sorpresa era presente una rubrica portachiave (codice ............) rivestita in materiale plastico.
Ai sensi dell'art. 33 par. 2 del Regolamento n. 1907/2006 (REACH) Vi chiedo di comunicarmi l'eventuale presenza di sostanze "estremamente preoccupanti" (SVHC) presenti nella "candidate list" di cui all'art. 59 del medesimo regolamento.
Distinti saluti.

Dopo un mio sollecito via e-mail qualche giorno prima della scadenza dei 45 gg. ho ricevuto prontamente una risposta esauriente dall'importatore dell'articolo che aveva fornito l'articolo al produttore di uova di cioccolato.
L'importatore ha escluso la presenza di sostanze estremamente preoccupanti nell'articolo in questione e mi ha inviato una certificazione analitica relativa ad una lista di sostanze critiche per i materiali plastici (non solo SVHC).

Appuntamento alla terza puntata in aprile.

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

 

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