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La notizia più importante di questo periodo estivo è, senza dubbio, l’entrata in vigore dell’obbligo di formazione degli utilizzatori professionali o industriali di prodotti a base di diisocianati a partire dal 24 agosto u.s.

 

Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha introdotto il regime di restrizione per le sostanze “diisocianati” inserendo la voce n° 74 nell’Allegato XVII del Regolamento REACH. Tale voce prevede che i diisocianati possano essere immessi sul mercato (in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele) solo ove il fornitore garantisca al destinatario specifiche informazioni e accesso a corsi di formazione. La formazione, i cui contenuti minimi sono dettagliatamente descritti alla suddetta voce 74, deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

 

Quali sono i profili di responsabilità del fornitore di diisocianati e del datore di lavoro dell’utilizzatore in merito a questa formazione?

 

  • Fornitore / Destinatario (datore di lavoro)

Nel caso di mancato rispetto delle previsioni in materia di restrizione dell’uso di sostanze che costituiscono un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente, come quella introdotta dal Regolamento (UE) 2020/1149, il fornitore che non ha adempiuto agli obblighi di cui alla voce 74 in allegato XVII del Reg. REACH e il destinatario, quale datore di lavoro dell’utilizzatore, sono soggetti alla sanzione di cui all’art.16 del D. Lgs. 133/2009 che prescrive l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro per chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, immetta sul mercato o utilizzi una sostanza non conformemente alle condizioni di restrizione previste dall’allegato XVII del Regolamento REACH.
Per quanto sopra, quindi, sia il fornitore che l’utilizzatore (sia esso datore di lavoro o lavoratore autonomo) saranno assoggettati alla sanzione prevista dal citato D. Lgs. 133/2009 che, si sottolinea, configura tale violazione come un reato contravvenzionale (i.e. reato punto con la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda).

 

  • Destinatario (datore di lavoro)

Nel caso di mancata fornitura dell’idonea formazione ai lavoratori esposti al rischio chimico nell’utilizzo dei diisocianati il datore di lavoro sarà soggetto alle sanzioni di cui all’art. 55, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 81/2008, secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione e informazione di cui agli artt. 36 (commi 1 e 2) e 37 (commi 1, 7, 7ter, 9 e 10) è punito con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro, fermo restando l’aggravante in caso di condanna per infortunio sul lavoro causato, anche parzialmente, dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.

 

È opportuno evidenziare che il datore di lavoro dell’utilizzatore professionale o industriale adempie agli obblighi formativi soltanto se i corsi di formazione svolti dai dipendenti sono conformi alle prescrizioni sia del Reg. REACH (i.e. restrizione 74) che del D. Lgs. 81/2008 (artt. 36 e 37).

 

Per qualsiasi dubbio potete scrivermi

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

Docente in Master di II livello in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico (Università di Pisa)

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