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Questo mese ritengo opportuno segnalare la bozza del regolamento, dopo la prima lettura del Parlamento Europeo, che modificherà l’attuale Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Le modifiche proposte al CLP avranno un impatto importante nella gestione dei chemicals da parte delle imprese comunitarie.

È chiaro che si tratta di una bozza emendabile, tuttavia, ritengo opportuno fornire alcune anticipazioni del futuro regolamento CLP. La bozza del regolamento è disponibile qui.


Segnalo, innanzitutto, le modifiche nell’articolato riguardanti l’etichetta di pericolo, tradotte in italiano dallo scrivente ed indicate in grassetto.


Articolo 17
Disposizioni generali

1.   Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

  1. nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
  2. la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
  3. gli identificatori del prodotto specificati all’articolo 18;
  4. se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
  5. se del caso, le avvertenze conformemente all’articolo 20;
  6. se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all’articolo 21;
  7. se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all’articolo 22;
  8. se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all’articolo 25.
    (ha) se del caso, un link all’etichetta digitale dove trovare ulteriori informazioni.

 

2.   L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h) e ha), possono figurare sulle pagine interne di un’etichetta pieghevole.

 

Articolo 18
Identificatori del prodotto

1. Omissis
2. Omissis
3.   Per una miscela l'identificatore del prodotto è costituito dai due elementi seguenti:

  1. il nome commerciale o la designazione della miscela;
  2. l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, all’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, all’interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione, alle proprietà come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), persistente, mobile e tossica (PMT), molto persistente e molto mobile (vPvM).

Qualora, nel caso di cui alla lettera b), l'applicazione di tale disposizione porti a indicare una pluralità di denominazioni chimiche, ci si può limitare a un massimo di quattro denominazioni, a meno che un numero maggiore sia necessario in ragione della natura e della gravità dei pericoli.
Le denominazioni chimiche prescelte identificano le sostanze principalmente responsabili dei gravi pericoli per la salute che hanno dato origine alla classificazione e alla scelta delle corrispondenti indicazioni di pericolo.

 

Articolo 31
Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette

1.   L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.
L'etichetta può anche essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole.
2. → 5. Omissis

 

Articolo 32
Disposizione delle informazioni sull'etichetta

1. → 5. Omissis
6. Se gli elementi dell’etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono forniti mediante un’etichetta pieghevole, la prima pagina deve contenere almeno le informazioni fornite a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere e), f) e g) in tutte le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato insieme a un riferimento alle informazioni aggiuntive fornite nella pagina o nelle pagine interne.

 

Articolo 48
Pubblicità

1.   Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa deve indicare i relativi pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, le classi di pericolo e le indicazioni di pericolo. ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione. Ogni pubblicità per la vendita di una sostanza al consumatore deve, in aggiunta, indicare la frase “leggere sempre e seguire le informazioni indicate sull’etichetta del prodotto”.

 

2.   Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o alla quale si applica l'articolo 25, paragrafo 6, deve indicare i pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, le classi di pericolo e le indicazioni di pericolo. Ogni pubblicità per la vendita di una miscela al consumatore deve, in aggiunta, indicare la frase “leggere sempre e seguire le informazioni indicate sull’etichetta del prodotto”.

 

Per ogni informazione ulteriore potete scrivermi.

 

Dott. Gabriele Scibilia

Docente in Master di II livello in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico (Università di Pisa)

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