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Negli anni ’90 lo “smaltimento delle scorte” costituiva un argomento molto importante nelle imprese che immettevano prodotti chimici sul mercato perché il dispositivo di legge nazionale fissava in modo chiaro e definitivo la data di scadenza per l’adeguamento di etichette di pericolo e schede dati di sicurezza agli aggiornamenti legislativi comunitari.

 

Per esempio, gli esperti più maturi ricorderanno senz’altro il Decreto del Ministero della Sanità 28 gennaio 1992 (prima pietra miliare della legislazione concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi) che all’art. 14 riportava:
                             
È concesso un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento dei preparati pericolosi di cui all'art.1, già immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni contenute nel decreto stesso.
I termini per lo smaltimento dei preparati pericolosi di cui all'art.13 (i.e. solventi, pitture, vernici, inchiostri da stampa adesivi e affini), già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni del presente decreto, decorrono dalla scadenza della deroga concessa per l'immissione sul mercato.

 

Così come successivamente il Decreto Legislativo n° 65 del 14 marzo 2003 all’art.20 riportava:

 

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente normativa.

 

Il legislatore comunitario ha previsto però di articolare gli obblighi di legge relativi a sostanze e miscele non più in direttive ma in regolamenti senza più disporre l’obbligo di recepimento nazionale da parte degli Stati membri a mezzo di un apposito dispositivo, fatta eccezione per l’emanazione del decreto relativo alle sanzioni per le violazioni al regolamento.
Nel passaggio da dispositivo cogente nazionale a dispositivo cogente comunitario abbiamo assistito alla scomparsa del termine “smaltimento delle scorte” nella legislazione UE concernente sostanze e miscele pericolose.

 

Il suddetto termine, unitamente alla chiara esplicitazione dei termini temporali per l’adeguamento di sostanze e miscele alla nuova legislazione nazionale, costituiva un elemento decisivo per allertare le imprese e indurle alla schedulazione degli interventi di adeguamento sui prodotti chimici immessi sul mercato.

 

Prendendo spunto da un recentissimo aggiornamento riguardante l’allegato VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) ossia il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (21° ATP del CLP), al consideranda (8) è riportato che:
 
Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Occorre inoltre concedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fornitori possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del presente regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria.

 

Nella mia esperienza sull’argomento ritengo che questo testo del consideranda, unitamente alla frase “Esso si applica a decorrere dal 1 settembre 2025”, non trasmetta alcuna urgenza alle imprese interessate per pianificare gli interventi di adeguamento sui prodotti immessi sul mercato (sostanze e/o miscele) nonostante che tali prodotti possano rimanere sugli scaffali di un punto vendita anche per numerosi anni, quindi oltre la scadenza prevista, prima di essere venduti al professionista o al consumatore.

 

Qual è la vostra opinione? Potete scrivermi all’indirizzo scibilia@flashpointsrl.com

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