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La Candidate List delle Sostanze molto pericolose (SVHC)


È stata pubblicata il 28 ottobre 2008 la prima CANDIDATE LIST delle sostanze molto pericolose che dovranno un giorno essere inserite nell’allegato XIV e quindi essere sottoposte all’autorizzazione.

Di seguito si riporta le sostanze di questa lista:

Identificazione della sostanza  
 
Autorità competente
  

Ragione della proposta

Confermata A.C.
Nome della sostanza
 CAS
EC 
Anthracene120-12-7 204-371-1GermanyPBTSI
4,4'Diaminodiphenylmethane101-77-9202-974-4GermanyCMRSI
Dibutyl phthalate84-74-2201-557-4AustriaCMRSI
Cobalt dichloride7646-79-9231-589-4FranceCMRSI
Diarsenic pentaoxide1303-28-2215-116-9FranceCMRSI
Diarsenic trioxide1327-53-3215-481-4FranceCMRSI
Sodium dichromate,dihydrate7789-12-0 FranceCMRSI
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m xylene (musk xylene) 81-15-2201-329-4NetherlandsvPvBSI
Bis(2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)117-81-7204-211-0SwedenCMRSI
Hexabromocyclododecane (HBCDD)25637-99-4
247-148-4Sweden PBTSI
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)85535-84-8287-476-5UKPBTSI
Bis(tributyltin)oxide56-35-9200-268-0NorwayPBTSI
Lead hydrogen arsenate7784-409232-064-2NorwayCMRSI
Triethyl arsenate 15606-95-8427-700-2NorwayCMRSI
Benzyl butyl phthalate85-68-7201-622-7AustriaCMRSI


Le aziende dovranno fare molta attenzione perché con la pubblicazione di questa lista SCATTANO già alcuni obblighi per quanto riguarda la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento.

In particolare, i principali obblighi sono di seguito elencati.

  • Tutti i fornitori di articoli che contengono una qualsiasi di queste sostanze in concentrazione superiore a 0,1% (peso / peso) dovranno fornire ADEGUATE informazioni ai loro clienti sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo stesso e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Inoltre, su richiesta, tali informazioni dovranno essere fornite anche ai consumatori finali entro 45 giorni dalla richiesta del consumatore stesso.
  • A partire dal 1° dicembre 2011, tutti i fabbricanti o importatori di articoli contenenti almeno una delle sostanze della candidate list dovranno NOTIFICARLA all’Agenzia ECHA nel caso in cui la sua concentrazione superi lo 0,1 % (peso/peso) e la quantità annua sia superiore ad 1 tonnellata.


Si ricorda inoltre che:

  • i produttori e/o importatori di una sostanza della candidate list devono fornire una scheda dati di sicurezza ai propri clienti (così come definito in articolo 31 comma 1 del REACH);
  • i fornitori di preparati NON pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE dovranno comunque fornire ai loro clienti una scheda dati di sicurezza se il preparato stesso contiene almeno una delle sostanze della candidate list in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (se non è gassoso) e pari o superiore allo 0,2 % (se gassoso).


Sarà quindi FONDAMENTALE per tutte le aziende che producono e/o importano articoli o preparati VERIFICARE attentamente l’eventuale presenza di queste sostanze per poter attivare o meno la comunicazione (vista sopra) ai propri clienti.

Dott. Gianluca Stocco
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