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Le principali novità in attesa della completa operatività del nuovo CPR


L'emendamento del 2010 alla norma di prodotto 14351-1 "Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 1: Finestre e porte esterne perdonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo", relativa alla Marcatura CE dei serramenti per esterno, ha introdotto novità importanti per i serramentisti ed i loro fornitori, anche in termini di contenuto di sostanze pericolose.
La norma prevede al punto 4.6 "Nella misura in cui lo stato dell'arte lo permette, il fabbricante deve stabilire quali materiali nel prodotto possono essere soggetti a emissione o migrazione durante il normale impiego previsto, dove l'emissione o la migrazione nell'ambiente è potenzialmente pericolosa per l'igiene, la salute o l'ambiente. Il fabbricante deve stabilire il contenuto e stilarne una dichiarazione appropriata secondo i requisiti legali nel Paese di destinazione previsto".
Al punto 7.2.1, circa l'esecuzione delle prove iniziali di tipo (ITT), viene specificato che "il rilascio di sostanze pericolose può essere valutato indirettamente controllando il tenore della sostanza interessata".
Nell'appendice ZA.1 è indicato che il rilascio di sostanze pericolose è relativo alla capacità di influire sulla qualità dell'aria interna "indoor impact only", e poi sono riportate le seguenti note:
Nota 1: "In aggiunta ai punti specifici relativi a sostanze pericolose contenuti nella presente norma, possono esservi altri requisiti applicabili ai prodotti che rientrano nel suo scopo e campo di applicazione (per esempio legislazione europea trasposta e leggi nazionali, regolamenti e disposizioni amministrative). Per soddisfare le disposizioni della Direttiva UE relativa ai prodotti da costruzione, anche questi requisiti devono essere rispettati dove e quando si applicano"
Nota 2: "Una banca dati informativa relativa alle disposizioni europee e nazionali sulle sostanze pericolose è disponibile al sito Internet Construction su EUROPA" .
Infine, a seguito della figura ZA.3 relativa alle informazioni di accompagnamento del prodotto è specificato "Oltre alle eventuali informazioni specifiche, relative a sostanze pericolose, il prodotto dovrebbe anche essere accompagnato, quando e dove richiesto e nella forma appropriata, da una documentazione che elenchi altre eventuali legislazioni su sostanze pericolose alle quali si richiede la conformità, insieme a qualsiasi informazione richiesta da quella legislazione".

Nel settore dei serramenti quest'obbligo è particolarmente gravoso per i produttori, e può essere gestito solamente con un'adeguata partecipazione dei fornitori.
Infatti la maggior parte dei produttori acquista i componenti del serramento già trattati e non possono verificare il contenuto di sostanze pericolose, nonostante la responsabilità ricada unicamente su di loro.
L'unico strumento di garanzia per il produttore ad oggi comunemente diffuso è un'evidenza documentale rilasciata dai fornitori di accessori o componenti circa la non emissione o comunque il rispetto dei limiti circa il rilascio di sostanze pericolose.

E' quindi opportuno, anche in vista della completa operatività del nuovo CPR, che:

  • I produttori possano verificare la veridicità delle dichiarazioni dei fornitori (ad esempio attraverso audit di controllo di seconda parte o altre metodologie)
  • I fornitori conoscano esattamente le necessità dei loro clienti, che risulteranno i responsabili circa il contenuto di sostanze pericolose e del loro rilascio, e mettano a disposizione opportune evidenze circa il rispetto di queste prescrizioni, costituite almeno dalla dichiarazione ufficiale
  • Vengano elaborate metodologie contrattuali (sulla falsa riga dei contratti di Cascading) che vincolino il fornitore ad un sistema di collaborazione con il cliente o associazioni di produttori

Ing. Daniele Tronconi
TSQ - Tecno Sistemi di Qualità

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