La documentazione necessaria per le spedizioni in ADR
Quando ci troviamo ad affrontare una spedizione di merce pericolosa in ADR è necessario produrre dei documenti che accompagnino le merci.
Il capitolo dell’ADR che tratta nel dettaglio questo argomento è il 5.4 DOCUMENTAZIONE, che esordisce con “ogni trasporto di merci, regolamentato dall’ADR, deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta nel presente capitolo, come appropriato, ad eccezione dei casi previsti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5”.
Ad eccezione quindi dai casi previsti nel 1.1.3.1, dove vengono indicate le esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto, ad esempio per i trasporti effettuati da privati di merci già confezionate per la vendita al dettaglio, oppure per il trasporto di macchinari non specificati dall’ADR che possono contenere merce pericolosa o ancora per i trasporti di emergenza (per lista completa vedi ADR 1.1.3.1) e dal caso del 1.1.3.5 relativa all’esenzione concernente gli imballaggi vuoti non ripuliti, per tutto il resto si devono seguire le prescrizioni del 5.4.
Sostanzialmente i documenti da produrre sono due: il documento di trasporto e le istruzioni scritte.
“Quando non possa essere utilizzato un documento di trasporto o un documento di uso corrente relativo alle merci, è raccomandato d’utilizzare, in caso di trasporto multimodale di merci pericolose, documenti conformi all’esempio figurante al 5.4.4” (III capoverso del punto 5.4.1.4.2). Al punto 5.4.4 infatti troviamo un esempio di formulario-tipo per il trasporto multimodale di merci pericolose.
Il documento di trasporto deve contenere delle informazioni necessarie se si tratta di merci pericolose (5.4.1.1): deve sempre avere il numero UN della sostanza pericolosa preceduto da “UN”, deve indicare la designazione ufficiale del trasporto, la classe (vedi dettaglio punto 5.4.1.1.1 c), il nome tecnico della sostanza tra parentesi, il gruppo di imballaggio (in numeri romani I,II, III), il numero e la descrizione dei colli, la quantità totale di ogni merce pericolosa, nome e indirizzo dello speditore, nome e indirizzo dei destinatari (per lista dettagliata vedi 5.4.1.1.1).
Le informazioni devono essere tutte presenti, in un ordine a discrezione del compilatore, l’importante è che le informazioni relative a: NR ONU – designazione ufficiale di trasporto – la classe – il gruppo di imballaggio – codice di restrizione in gallerie (punto K) siano riportate esattamente in questo ordine.
Per quanto riguarda la forma l’ADR si limita a dire che “le informazioni richieste nel documento di trasporto devono essere ben leggibili” (punto 5.4.1.1.2).
Nella restante parte del capitolo ci si addentra nella descrizione delle disposizioni particolari, relative ai rifiuti (5.4.1.1.3), relative alle merci pericolose imballate in quantità limitata (5.4.1.1.4) di cui vogliamo sottolineare che non è richiesta nessuna indicazione nel documento di trasporto secondo cap. 3.4, relative agli imballaggi di soccorso (5.4.1.1.5), ai mezzi di contenimento, vuoti, non ripuliti (5.4.1.1.6), per il trasporto in veicoli cisterna (5.4.1.1.13), per le materie trasportate a caldo (5.4.1.1.14) e per quelle relative al trasporto di materie solide alla rinfusa in container conformemente al 6.11.4 (5.4.1.1.17). Viene inoltre dedicato ampio spazio alle disposizioni relative a certe classi di pericolo (5.4.1.2) che non approfondiremo in questa sede.
Da sottolineare l’indicazione del punto 5.4.1.1.7, ovvero le disposizioni relative ai trasporti che proseguono il loro percorso o via mare o via aerea. In questo caso sul nostro documento di trasporto dovremo indicare “Trasporto secondo 1.1.4.2.1”. Questo perché se le nostre merci pericolose viaggiano su strada per poi proseguire il loro percorso o via mare o via aerea i nostri colli saranno già conformi al secondo tipo di trasporto che andranno ad affrontare.
Il secondo documento necessario per spedire le nostre merci pericolose su strada è rappresentato dalle istruzioni scritte di sicurezza (5.4.3). L’ADR 2009 ha riportato grandi novità a riguardo, sostituendo i vecchi modelli con un unico modello che comprende tutte le classi di pericolo. L’istruzione di sicurezza ha il compito di dare delle indicazioni chiare e precise in caso di incidente del mezzo (su strada ovviamente) durante il tragitto. Le istruzioni scritte “devono trovarsi all’interno della cabina dell’equipaggio del veicolo ed essere facilmente disponibili” (5.4.3.1). Devono essere consegnate all’autista, anzi, per l’esattezza “devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della partenza” (5.4.3.2) e devono essere redatte in una lingua compresa dai membri dell’equipaggio. Le istruzioni scritte ora devono corrispondere al modello presentato dall’ADR al punto 5.4.3.4.
Questa normativa relativa alle istruzioni scritte ha semplificato molto la precedente, che prevedeva la necessità di redigere istruzioni nella lingua del paese di partenza, destino, e tutti i paesi di percorrenza del mezzo, dotando quindi l’autista di un numero considerevole di fogli in caso di lunghi tragitti. Inoltre differivano a seconda del numero UN della sostanza pericolosa e del gruppo di imballaggio.
A seguire viene presentato un fac-simile del modulo creato da Overpack: istruzioni redatte in carta plastificata e in poliestere, per garantirne la durata, e per permettere al vostro trasportatore di essere in regola con un unico acquisto. Il modulo è a colori e disponibile in diverse lingue (ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese).