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Buona lettura!
a cura di Maurizio Marchi – www.polizialocale.net
I fatti traggono origine da un fatto abbastanza comune. Viene accertata un’infrazione, senza contestazione diretta e notifica successiva, con sistema “automatico” (tutor in autostrada, fotored, autovelox, ecc) che prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche quella accessoria della sospensione della patente di guida oppure la decurtazione dei punti prevista dal’articolo 126 bis codice della strada. In questo caso, l’organo verbalizzante invita il proprietario, ai sensi dell’articolo 126 bis cds, a comunicare chi si trovasse alla guida del veicolo ed i relativi dati della patente, con l’avviso che, l’inottemperanza entro i termini indicati sarà sanzionata ai sensi del citato articolo 126.
Di sovente, il proprietario (o altro obbligato in solido) comunica di non essere in grado di fornire notizie in merito a chi si trovasse alla guida motivando l’utilizzo del veicolo da parte di più persone.
La Cassazione si era già pronunciata sull’obbligo del proprietario di organizzarsi in modo da essere in grado di risalire a chi conducesse il veicolo all’epoca dell’infrazione. Ora, con la pronuncia 24257 del 2 dicembre 2010, precisa che il datore di lavoro deve adottare accorgimenti organizzati tali da essere in grado, a distanza di tempo, di fornire notizie su chi conduceva il veicolo all’epoca dell’infrazione che, come è noto, se non contestata direttamente, deve essere notificata entro 90 giorni, precisando anche che “in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e dell'art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.”
Clicca qui per il testo integrale della sentenza
a cura di Maurizio Marchi – www.polizialocale.net
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